Corte Costituzionale, Ordinanza 24 aprile 2008, n. 115
Il Tribunale di La Spezia, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, e 38, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 14-septies, quarto e quinto comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33 – recte: del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 – «nella parte in cui non prevede, anche per il richiedente la pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge 30 gennaio 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) l’esclusione dal computo dei redditi di quelli percepiti dagli altri componenti il suo nucleo familiare».
La Consulta – pur non entrando nel merito dovendo dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata considerate talune carenze di motivazione riscontrabili nell’ordinanza di rimessione – richiama e sottolinea il messaggio della Direzione centrale dell’INPS, n. 9879 del 17 aprile 2007 (peraltro confermativo di un precedente indirizzo enunciato in altro atto generale, e con riferimento altresì alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 1992) per mezzo del quale è stato esplicitamente affermato che, in tema di pensioni d’inabilità civile, il requisito reddituale va riscontrato tenendo conto del «solo reddito personale del richiedente, come per gli assegni d’invalidità parziale».
Corte Costituzionale, Ordinanza 24 aprile 2008, n. 115