TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 28 aprile 2008, n. 450
Un’Amministrazione comunale, al fine ristorare le famiglie e le imprese della comunità locale colpite da un evento franoso, aveva bandito un avviso per la concessione di contributi pubblici che prescriveva agli aspiranti beneficiari di allegare alla domanda di accesso alle provvidenze una “perizia asseverata” recante analitica descrizione dei rispettivi danni ammissibili ad indennizzo.
Il TAR Abruzzese, interpretando alla lettera tale disposizione, ha ritenuto che la nozione di “perizia asseverata” non coincida con quella di “perizia giurata” e pertanto, nella specie, tanto più in mancanza di espressa comminatoria di esclusione, potevano ritenersi adeguate le domande di accesso ai contributi corredate da perizie stilate senza alcuna verbalizzazione di un giuramento che fosse stato effettuato avanti al Cancelliere di un Tribunale.
In altre parole il bando, sottolineando che il professionista abilitato dovesse rendere la perizia asseverata “sotto la propria personale responsabilità”, faceva ritenere sufficienti le dichiarazioni di cui il tecnico assumesse la responsabilità, anche a prescindere dalle formalità del giuramento.
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TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 28 aprile 2008, n. 450