Cassazione civile, sez. II, 15 giugno 2010, n. 14305
«…l’assenza di una stabile retribuzione, oltre che di una specifica professionalità (peraltro neppure richiesta) degli amministratori di una piccola banca di credito cooperativo, non determina alcuna limitazione ai doveri di diligenza, di accortezza e prudenza insiti in quel tipo di attività esercitata; e neppure al rispetto della normativa di vigilanza bancaria, da osservarsi rigorosamente in relazione sia alle specifiche responsabilità connesse con la funzione che l’amministratore si è assunto volontariamente, che alle peculiarità dell’attività di gestione del credito, dalla quale scaturiscono imprescindibili esigenze di vigilanza sulle procedure operative e di controllo del rischio, quale che sia la dimensione della banca».
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Cassazione civile, sez. II, 15 giugno 2010, n. 14305