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Giurisprudenza Civile e procedura civile

Pignoramento presso terzi: foro competente se debitore è una pubblica amministrazione secondo l’art. 26-bis c.p.c.

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano3 Febbraio 2025Aggiornato il:3 Febbraio 2025
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Cassazione civile, sez. III, 26 novembre 2024, n. 30434

Pignoramento presso terzi: il criterio di competenza per territorio sancito dall’art. 26-bis 1° comma si applica se debitore esecutato è una P.A. che si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato

La cd. Riforma Cartabia (d.lgs. 206/2021) ha modificato il testo dell’art. 26-bis del codice di procedura civile in tema di foro relativo all’espropriazione forzata di crediti prevedendo che, quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
A tale riguardo sono sorti dubbi interpretativi e contrasti giurisprudenziali, sembrando, ad una prima lettura ancorata al dato letterale della norma, che tutti i giudizi relativi ad espropriazioni di crediti presso terzi, dovessero essere di competenza del giudice dell’esecuzione presso il tribunale distrettuale ogni qual volta debitore fosse una pubblica amministrazione rientrante tra quelle indicate dall’art. 413 c.p.c.
Si tratta tuttavia di effettuare una corretta esegesi dell’art. 26-bis cod. proc. civ. sull’individuazione del foro relativo alla espropriazione di crediti presso terzi, con particolare riguardo all’ipotesi di procedure esecutive promosse in danno di pubbliche amministrazioni.
Secondo la Suprema Corte l’esegesi più aderente alla ratio della disciplina è nel senso di ricondurre sotto l’egida del primo comma dell’art. 26-bis cod. proc. civ. soltanto ed esclusivamente le procedure di espropriazione di crediti intraprese in danno di pubbliche amministrazioni ex lege patrocinate e difese istituzionalmente ed obbligatoriamente dall’Avvocatura dello Stato.
Dal punto di vista sistematico, la formula letterale adoperata dall’art. 26-bis cod. proc. civ. (“giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato”) è pianamente sovrapponibile a quella contenuta nell’art. 25 cod. proc. civ., istituiva del c.d. foro erariale, il quale, senza dubbio alcuno, si riferisce alle controversie in cui sia parte un’amministrazione difesa per legge (con esclusione, cioè, degli enti che si avvalgono del c.d. patrocinio autorizzato ex art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) dall’Avvocatura dello Stato.
Dal punto di vista logico ritenere l’applicabilità del primo comma anche nei riguardi di pubbliche amministrazioni non patrocinate ex lege dall’Avvocatura dello Stato condurrebbe ad esiti operativi contrari al principio di ragionevolezza ed alla prioritaria esigenza di un’ordinata e razionale distribuzione delle controversie sul territorio.
Si pensi alle amministrazioni locali o alle aziende sanitarie locali: queste potrebbero subire il pignoramento del medesimo bene-credito presso più Tribunali distrettuali dislocati sul territorio nazionale, su iniziativa di creditori aventi differenti residenze innanzi più giudici, con un risultato pratico contrastante con gli obiettivi di efficienza ed economicità degli strumenti processuali.
Si pensi ancora al caso di un creditore di un Comune domiciliato o residente nel circondario del Tribunale (diverso da quello capoluogo del distretto di Corte d’Appello) di ubicazione del Comune stesso. In una vicenda del genere, radicare l’espropriazione presso terzi innanzi il Tribunale distrettuale non gioverebbe - in termini di più agevole tutela - all’ente esecutato, siccome non assistito dall’Avvocatura dello Stato, e, per altro verso, si risolverebbe in un maggior onere processuale per il medesimo terzo ed il creditore, costretti, rispettivamente, a subire e ad avviare l’azione esecutiva in un luogo a lui non direttamente ed immediatamente riferibile.
È stato quindi formulato il seguente principio di diritto:
“nell’espropriazione di crediti presso terzi, il criterio di competenza per territorio sancito dall’art. 26-bis, primo comma, cod. proc. civ. (ovvero il luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede), derogatorio rispetto al principio generale posto dal secondo comma del medesimo articolo, trova applicazione soltanto quando il debitore esecutato sia una pubblica amministrazione che si avvalga per legge del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato”.

Art. 26-bis c.p.c.
Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti

Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

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Cassazione civile, sez. III, 26 novembre 2024, n. 30434

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