TAR Lazio Latina, sez. I, 13 gennaio 2009, n. 19
Il cd. preavviso di rigetto o di diniego di cui all’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, ancorché non possa di per sé essere considerato un atto autonomamente lesivo, può essere egualmente impugnato dal destinatario, specie quando sia suscettibile di determinare un arresto procedimentale, fermo restando, tuttavia, l’onere di tempestiva impugnativa del diniego definitivo eventualmente adottato nelle more della vertenza, a pena di inammissibilità del ricorso iniziale.
La fattispecie in sentenza atteneva ad un ricorso avverso un avviso di diniego relativo ad un’istanza di permesso di costruire, ricorso ritenuto dall’Amministrazione resistente inammissibile, perché rivolto a censurare un atto intermedio ed endoprocedimentale, inidoneo come tale a formare oggetto di autonomo gravame.
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TAR Lazio Latina, sez. I, 13 gennaio 2009, n. 19