TAR Lombardia Milano, Sez. III, 6 ottobre 2008, n. 4718
Ancorché l’istante non controdeduca alle motivazioni ostative all’accoglimento dell’istanza versate nel preavviso di rigetto, quest’ultimo non può assumere gli effetti di un provvedimento definitivo che esoneri l’Amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento.
La massima de qua sancita dal TAR della Lombardia è corredata da considerazioni di pregio sull’istituto in questione.
Il TAR osserva che il preavviso di rigetto non è in alcun modo suscettibile di esprimere la definitiva volontà dell’Amministrazione pur in mancanza di controdeduzioni del privato, essendo estranee alla sua ratio finalità di semplificazione procedimentale, conclusione peraltro suffragata dall’art. 2 co. 1° della Legge 7 agosto 1990 n. 241, stante il quale la PA ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
È anche interessante notare come la sentenza in epigrafe delinei il preavviso di rigetto alla stregua di uno strumento prodromico ad una migliore garanzia del privato nell’ambito del processo, con il condivisibile rilievo che, implementandosi il contraddittorio procedimentale e facendosi così emergere una volta per tutte in sede endoprocedimentale tutti i motivi ostativi che possono opporsi all’accoglimento della istanza, si facilita nel processo la posizione di chi ricorra contro un illegittimo atto di diniego. Infatti, solo un completo sviluppo della funzione amministrativa consente al titolare di un interesse legittimo pretensivo di poter dedurre immediatamente innanzi al Giudice Amministrativo l’intero spettro del rapporto controverso e di poter ottenere, conseguentemente, un giudicato pieno che non lasci spazio a motivazioni ostative nuove che non abbiano formato oggetto del provvedimento originario e, quindi, del giudizio di impugnazione che ne è seguito.
TAR Lombardia Milano, Sez. III, 6 ottobre 2008, n. 4718