Cassazione civile, sez. V tributaria, 19 marzo 2008, n. 7340
Il premio fedeltà, istituito contrattualmente per apportare un beneficio integrativo al trattamento di fine rapporto in favore degli agenti che abbiano operato per l’azienda ininterrottamente e per un certo periodo di tempo, si inserisce nella costanza del rapporto di lavoro, rileva nell’ambito dell economia aziendale e dei ricavi conseguibili e come tale il costo relativo è deducibile ai fini dell’IRPEG.
Cassazione civile, sez. V tributaria, 19 marzo 2008, n. 7340