Cassazione civile, sez. II, 31 gennaio 2008, n. 2313
In relazione al doppio termine di cui all’art. 1669 c.c. (il primo, di decadenza, pari ad un anno dalla scoperta dei vizi per la denuncia degli stessi; il secondo, di prescrizione, relativo alla proposizione di un’eventuale azione giudiziaria, pari ad un anno dalla denuncia dei vizi) deve aversi riguardo dell’effettiva conoscenza delle gravi alterazioni richiesta dalla norma e del collegamento causale di esse con l’attività progettuale e costruttiva espletata dall’appaltatore.
Ne deriva che, laddove si siano rese necessarie delle indagini tecniche per accertare la consistenza dei vizi stessi, è solo dal momento in cui è stata conseguita l’effettiva conoscenza del vizio dell’opera che inizia a decorrere il doppio termine di cui sopra.
È infatti necessario evitare che il danneggiato proponga senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o, comunque, suscettibili di rivelarsi infondate (Cass. Civ., 1993/99; 11613/98; 2977/98).
D’altro canto occorre pure evitare che il ricorso ad un accertamento tecnico possa giovare al danneggiato quale stratagemma per essere rimesso nei termini quando invece avesse già adeguata conoscenza dell’entità e delle cause dei vizi.
Compete pertanto al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi fosse stata tale da consentire una loro consapevole denunzia anche in epoca precedente, pur senza l’ulteriore supporto del parere d’un perito (cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993,2.9.92 n. 1016).
Cassazione civile, sez. II, 31 gennaio 2008, n. 2313