Cassazione civile, sezione lavoro, 10 agosto 2006, n.18148
La Corte interviene in tema di decorrenza della prescrizione del credito per somme aggiuntive chiarendo che l’obbligo del datore di lavoro di pagare all’INPS una somma aggiuntiva, in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardato pagamento dei contributi e trova la sua fonte genetica nell’inadempimento contributivo, sicché è da tale momento che inizia a decorrere la prescrizione decennale del credito e non dal diverso momento della presentazione del modello DM/10.
Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto quinquennale il termine di prescrizione delle somme aggiuntive, con decorrenza dal momento di presentazione, tardiva o incompleta, dei modelli DM/10.
Cassazione civile, sezione lavoro, 10 agosto 2006, n.18148