Cassazione civile, sez. VI, 26 luglio 2021, n. 21404
L’azione risarcitoria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati “iure proprio” dai congiunti di un paziente deceduto è soggetta al termine di prescrizione di cui al terzo comma dell’art. 2947 del Codice Civile.
La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati “iure proprio” dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente deceduto.
I parenti di detto paziente non rientrano neppure nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”. La figura dei così detti “terzi protetti dal contratto” deve essere limitata, in ambito di responsabilità medica, ai soli casi di danni da nascita indesiderata. Al di fuori di queste ipotesi, l’azione per perdita o lesione del rapporto parentale è di natura solo aquiliana (art. 2043 cod. civ.).
Da ciò discendono notevoli conseguenze in ordine al termine di prescrizione dell’azione risarcitoria promossa dai parenti del congiunto deceduto che non va soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 primo comma del Codice Civile bensì al più ampio termine di prescrizione di cui al terzo comma, commisurato al termine di prescrizione del reato.
L’art. 2947 c.c., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all’azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all’azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento del danno a tiolo di responsabilità indiretta, qual è un Ente ospedaliero, per fatto illecito di un medico dipendente.
Art. 2947 Codice civile
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
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Cassazione civile, sez. VI, 26 luglio 2021, n. 21404