Cassazione penale, sez. III, 26 giugno 2015, n. 27055
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché l’intervenuta prescrizione estingue il reato mentre l’applicazione dell’art. 131-bis lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica. In particolare, nel caso regolamentato dall’art. 131 bis cod. pen. il fatto viene pur sempre qualificato come reato, sicché trattasi di causa di non punibilità atipica.
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Cassazione penale, sez. III, 26 giugno 2015, n. 27055