Cassazione civile, sez. II, 4 giugno 2024, n. 15566
La prescrizione presuntiva triennale per i crediti professionali non opera se l’incarico è stato conferito con atto scritto
Come stabilito dalla S.C. a Sezioni Unite nella sentenza n. 13144/2015 “la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art. 2956 n.2 c.c.) trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta”.
Considerato che la scelta legislativa di sottoporre a prescrizione presuntiva i crediti dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per le relative spese è stata assunta per dette ragioni ovvero considerata la “deformalizzazione” del rapporto si è altresì formato l’orientamento giurisprudenziale, costante ed univoco, secondo cui la prescrizione presuntiva non opera quando l’incarico professionale sia stato conferito con atto scritto. In tal caso al giudicante spetta esclusivamente la verifica se sussista un accordo scritto che, in quanto tale, esclude che il rapporto si sia svolto senza formalità e per questo è ritenuto incompatibile con qualsiasi presunzione di pagamento.
Cassazione civile, sez. II, 4 giugno 2024, n. 15566