Cassazione civile, sez. III, 17 novembre 2020, n. 26189
La responsabilità per i danni derivanti da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale per cui il diritto al risarcimento , ex art. 2947, comma 1, cod. civ. è soggetto alla prescrizione quinquennale. Tale termine resta invariato anche nel caso in cui l’avente diritto muoia ed agiscano i congiunti, iure hereditatis, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa (reato a prescrizione quinquennale).
La prescrizione è, invece, decennale per i danni subiti dai congiunti della vittima iure proprio, in quanto il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale, alla data del fatto.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. III, 17 novembre 2020, n. 26189