Cassazione civile, sez. VI, 16 novembre 2016, n. 23309
Il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2751 bis, n. 2, cod. civ. per le retribuzioni dei professionisti, può essere riconosciuto anche al professionista che sia inserito in un’associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività.
La condizione necessaria per vedersi riconosciuto detto privilegio è che l’incarico dal quale deriva il credito sia stato conferito personalmente al professionista e non all’associazione professionale nel quale egli è organicamente inserito come prestatore d’opera qualificato.
Solamente in tale caso si potrà ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento.
Diversamente il credito avrà natura chirografaria, avendo ad oggetto un compenso riferibile al lavoro del professionista solo quale voce del costo complessivo di un’attività fondamentalmente imprenditoriale.
Cassazione civile, sez. VI, 16 novembre 2016, n. 23309