TAR Abruzzo L’Aquila, sez. I, 24 marzo 2009, n. 222
La dichiarazione anche implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di un’opera deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, da inoltrare ai proprietari delle aree sulle quali vada ad incidere la realizzanda opera pubblica.
All’Amministrazione è consentito di avvalersi, ai sensi dell’art. 8 L. n. 241/90, di forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale, allorquando il progetto interessi numerose proprietà assai frazionate, di talché la notifica individuale determinerebbe adempimenti gravosi, con sostanziale blocco delle procedure. Nello specifico, l’art. 11 2° co. del DPR n. 327/01 dispone che, ove il numero degli interessati sia superiore a cinquanta, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso da affiggere all’Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale ed, eventualmente, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare a vincolo.
In ogni caso, il ricorso agli strumenti pubblicitari di massa deve pur sempre assicurare l’effettiva partecipazione dei privati interessati al procedimento ablatorio, mediante esplicita indicazione sia delle particelle catastali interessate dall’intervento, sia dei singoli proprietari incisi.
Dunque, sebbene le richiamate disposizioni facoltizzino la PA ad avvalersi di forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale, tale scelta non può scalfire l’onere di individuazione dei destinatari della comunicazione, né il contenuto che quest’ultima deve avere, poiché in caso contrario ne riuscirebbe penalizzata l’effettività della partecipazione degli interessati al procedimento.
Nella fattispecie oggetto della sentenza che si annota, un Comune, in seno ad una procedura di occupazione temporanea ed urgente di immobili, aveva comunicato l’avvio del procedimento con pubblicazioni sul BURA e su quotidiani e con affissioni murali, per cui il TAR, presone atto, ha ritenuto che, essendosi correttamente provveduto all’adempimento pubblicitario collettivo ai sensi dell’art. 8 L. n. 241/90, non potesse considerarsi omessa la fase partecipativa.
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TAR Abruzzo L’Aquila, sez. I, 24 marzo 2009, n. 222