Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2012, n. 1584
Il prodotto finanziario denominato “4you” – commercializzato tempo addietro da alcune banche – prevedeva l’erogazione da parte della banca di un mutuo, l’utilizzo della somma mutuata per l’acquisto di obbligazioni e di una quota di un fondo comune di investimento, la costituzione in pegno in favore della banca, a garanzia della restituzione del mutuo, delle obbligazioni e della quota acquistate e l’accensione di un conto deposito titoli e di un conto corrente, sul quale regolare la restituzione rateale del mutuo.
Si tratta dunque di una combinazione di contratti (in gergo un prodotto finanziario di sintesi), nella specie aventi ad oggetto titoli obbligazionari e quote di fondi comuni di investimento, che dà vita ad una complessiva fattispecie negoziale autonoma, riconducibile alla categoria degli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), c) e j), del del D.lgs n. 58/1998, nel testo applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, secondo cui per strumenti finanziari si intendono, tra gli altri, “le obbligazioni”, “le quote di fondi comuni di investimento” (lett. b e c) e “le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere” (lett. j).
Dovendosi il piano finanziario di cui trattasi considerare come uno strumento finanziario va assoggettato alla relativa disciplina, anche per quanto riguarda l’obbligo previsto dall’art. 30 del TUF per il caso di offerta fuori sede, di indicare nei moduli o formulari, a pena di nullità del contratto, la facoltà di recesso.
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Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2012, n. 1584