Consiglio di Stato, sez. V, 20 maggio 2008, n. 2355
Nella procedura di project financing, la valutazione comparativa fra più proposte è subordinata al preliminare esame di congruità di ciascuna di esse, pertanto, l’Amministrazione può scartare in via preordinata una singola proposta nel caso in cui la ritenga inetta a soddisfare il pubblico interesse.
Non è peraltro obbligatoria l’adozione di una stima di insieme, della singola proposta, in ordine a tutti i parametri elencati nell’art. 37 ter comma 1 della L. n. 109/94, essendo infatti sufficiente la valutazione negativa di uno solo dei parametri indicati dalla norma a consentire la comminatoria di esclusione.
Nella fattispecie, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’esclusione di una proposta – presentata nell’ambito di una procedura di project financing indetta per l’ampliamento di un cimitero comunale – con il rilievo che il progetto avrebbe comportato un aumento del costo delle sepolture praticato fino ad allora, con un consequenziale aggravio per l’utenza rispetto alla tariffa vigente.
In sentenza, si fa notare che la “tariffa praticata agli utenti” è testualmente inserita tra i criteri di valutazione previsti dall’art. 37 ter 1° comma della L. n. 109 del 1994, secondo cui “le amministrazioni aggiudicatici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo (…) delle tariffe da applicare”. Sembra essere peraltro pertinente l’ulteriore notazione per la quale il parametro della tariffazione, concernendo il costo del servizio, riveste di per sé particolare interesse per l’intera comunità.
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Consiglio di Stato, sez. V, 20 maggio 2008, n. 2355