Cassazione civile, sez. unite, 27 ottobre 2006, n. 23076
Il rapporto di lavoro dei volontari di truppa in ferma breve ex artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 196 del 1995, applicabile “ratione temporis”, caratterizzato dal requisito della volontarietà o spontaneità, rientra nel novero dei rapporti del “personale militare” che, alla stregua dell’art. 68, quarto comma del d.lgs. n. 29 del 1993, restano devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ivi comprese le questioni attinenti a diritti patrimoniali connessi. Per la S.C. la giurisdizione amministrativa va affermata anche quando la distribuzione temporale delle prestazioni eseguite alle dipendenze di un’amministrazione pubblica (nella specie, Ministero della difesa), con la quale già si intrattenga un rapporto lavorativo, si realizza mediante ulteriori prestazioni disomogenee rispetto a quelle svolte normalmente (nella specie, per attività fornita a favore della s.p.a. Ferrovie dello Stato), rappresentando, dette prestazioni, unicamente una particolare modalità di esecuzione del rapporto lavorativo.
Cassazione civile, sez. unite, 27 ottobre 2006, n. 23076