Cassazione civile, sez. III, 18 gennaio 2011, n. 1083
Al di fuori dei casi di responsabilità dell’assicurato che abbia omesso di fornire all’assicuratore tutte le informazioni di cui disponga ed utili all’apprezzamento del fatto, va posto a carico dell’assicuratore il rischio della sopravvenuta incapienza del massimale per omesso risarcimento del danno entro 60 giorni dalla richiesta del danneggiato.
In tale caso l’assicuratore è quindi tenuto a tenere indenne l’assicurato, nell’ambito del rapporto assicurativo, di tutto quanto questi debba direttamente corrispondere al danneggiato in eccedenza rispetto al massimale tardivamente versato.
Se la cautela con la quale l’assicuratore gestisca la pratica evitando di erogare somme che in ipotesi possano poi risultare non dovute ai danneggiati, trova la sua ovvia spiegazione nel timore di non riuscire poi a recuperarle, tanto non può ridondare a carico del responsabile/assicurato che venga assumendo un’esposizione diretta progressivamente più grave man mano che, per il decorrere del tempo senza che i danneggiati siano stati risarciti, il massimale di polizza (o di legge) vada perdendo la sua capacità satisfattiva delle pretese di chi ha diritto al risarcimento.
Si creerebbe altrimenti, segnatamente nei casi di eventi molto gravi che abbiano causato danni di entità prossima al massimale, un possibile incentivo/economico per l’assicuratore a ritardare il risarcimento, alimentato dalla consapevolezza del limite della propria responsabilità entro il massimale e di quella esclusiva dell’assicurato per l’eccedenza.
L’assicurato si determina d’altronde al contratto … allo specifico scopo di trasferire sull’assicuratore il rischio delle conseguenze patrimoniali del fatto produttivo di danno di cui debba rispondere; mentre l’eventualità che la menzionata cautela dell’assicuratore mira ad evitare costituisce, in realtà, un rischio d’impresa, compensato dal premio che l’assicurato paga senza alcuna possibilità di incidere sulle scelte dell’assicuratore al quale abbia correttamente fornito i necessari elementi valutativi sulle modalità e sulle conseguenze del sinistro.
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Cassazione civile, sez. III, 18 gennaio 2011, n. 1083