Cassazione civile, sez. III, 9 novembre 2006, n. 23917
La Corte chiarisce che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica, ai fini del calcolo del danno patrimoniale da diminuita capacità lavorativa a seguito di incidente subito da lavoratore autonomo, per determinare il reddito da attività professionale dichiarato dal danneggiato ai fini dell’I.R.P.E.F., da prendere a base del calcolo, deve operarsi la differenza tra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d’acconto) ed il totale dei costi inerenti all’esercizio professionale, senza detrarre né le ritenute di imposta, né gli oneri deducibili dal reddito complessivo.
Cassazione civile, sez. III, 9 novembre 2006, n. 23917