Cassazione penale, sez. VI, 17 gennaio 2024, n. 11085
Commette il reato di omissione atti d’ufficio la guardia medica che rifiuta un intervento domiciliare urgente laddove gli venga prospettata una patologia grave
Costituisce consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte quello secondo cui integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che, pur richiesto, decida di non eseguire l’intervento domiciliare urgente per accertarsi delle effettive condizioni di salute del paziente, nonostante gli venga prospettata una sintomatologia grave.
Trattandosi di un reato di pericolo a nulla rileva che lo stato di salute del paziente si riveli in concreto meno grave di quanto potesse prevedersi.
In sostanza, il delitto è integrato ogniqualvolta il medico di turno, pubblico ufficiale, a fronte ad una riferita sintomatologia ingravescente e alla richiesta di soccorso, che presenti inequivoci connotati di gravità e di allarme, neghi un atto non ritardabile, quale appunto quello di un accurato esame clinico volto ad accertare le effettive condizioni del paziente (Sez. 6, n. 29927 del 23/05/2023, Fiandra; Sez. 6, n. 23817 del 30/10/2012, dep. 2013, Rv. 255715; Sez. 6, n. 31670 del 05/06/2007, Rv. 236935).
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Cassazione penale, sez. VI, 17 gennaio 2024, n. 11085