Corte dei Conti, sez. I centrale di appello, 7 maggio 2015, n. 308
Sussiste la responsabilità del medico del SSN per iper prescrizione di farmaci anche qualora questi ipotizzi il furto di timbri e ricettari ad opera di ignoti.
Anche in tal caso sussisterebbe la responsabilità per le gravi omissioni e la deprecabile leggerezza con la quale sono stati custoditi i timbri e i ricettari.
La Corte rammenta altresì che anche secondo le prescrizioni del codice deontologico medico nel momento in cui il sanitario sottoscrive una ricetta prescrivendo un farmaco si rende personalmente responsabile della spesa di fronte al Servizio sanitario nazionale.
Nella specie sono stati sottoposti a processo due medici per aver prescritto ingenti quantità di farmaci molto costosi per la cura dell’epatite B e C a soggetti di nazionalità egiziana, con onere a carico del SSN.
Per tali medici a nulla è valso asserire il furto dei ricettari.
Peraltro la Corte ha rilevato che le sistematiche prescrizioni avvenivano senza che fosse rilasciato l’obbligatorio piano terapeutico da parte di un specialista e senza alcuna giustificazione terapeutica.
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Corte dei Conti, sez. I centrale di appello, 7 maggio 2015, n. 308