TAR Toscana, sez. II, 29 novembre 2007, n. 4386
Ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. n. 554/1999, la stipulazione del contratto di appalto deve avvenire, in caso di pubblico incanto, entro 60 giorni dall’aggiudicazione; per cui il protrarsi ingiustificato, oltre tale termine, della fase procedimentale prodromica alla stipula determina, in capo alla stazione appaltante, una responsabilità precontrattuale per violazione delle regole di correttezza, nei confronti del concorrente risultato aggiudicatario.
Pertanto, quest’ultimo avrà diritto al ristoro del pregiudizio, consistente nel cd. interesse negativo, rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate in vista della conclusione del contratto sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione, con altri, di contratti parimenti vantaggiosi; restano invece esclusi il risarcimento per il mancato guadagno dell’utile di impresa, nonché le spese generali.
Il danno cd. da perdita di chance, da risarcire per equivalente, può essere provato in via presuntiva, tuttavia, occorre che si dimostri, a tal fine, la concreta realizzazione di almeno alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita oggetto di contestazione.
TAR Toscana, sez. II, 29 novembre 2007, n. 4386