TAR Veneto, sez. I, 28 aprile 2008, n. 1113
Un’Amministrazione regionale pubblica un avviso in cui manifesta la volontà di acquistare un immobile in vista di proprie finalità istituzionali consistenti, nello specifico, nella promozione della razionalizzazione delle strutture periferiche e nell’accentramento degli uffici in un’unica sede. Si verifica tuttavia che, una volta individuata la migliore proposta di vendita con l’ausilio della Commissione tecnica valutativa appositamente istituita, l’Amministrazione decide, con un improvviso ripensamento, di dirigersi sull’acquisto di un immobile sottoposto a vincolo ex D.Lgs. 42/04. Pertanto, la Società che ha formulato la proposta inizialmente prediletta e poi disattesa adisce il TAR del Veneto chiedendo, in primis, l’annullamento delle delibere con le quali la Regione si è determinata favorevolmente all’altro e diverso acquisto ed, in secondo luogo, il risarcimento del danno, attesa la responsabilità precontrattuale connessa all’interruzione illegittima delle trattative.
Il TAR dichiara la carenza di interesse al ricorso in ordine al primo capo della domanda, con il rilievo che, se pure le impugnate delibere fossero annullate, la Regione non sarebbe comunque tenuta a contrarre con la Società ricorrente, dovendosi escludere un rapporto di necessaria consequenzialità tra l’annullamento delle delibere citate e la positiva conclusione dell’affare di cui alle intercorse trattative. Per di più, la fattispecie in esame viene ritenuta non sussumibile nella giurisdizione esclusiva in materia di appalti pubblici e di converso ascrivibile alla giurisdizione dell’AGO, con l’argomento, facente leva sull’art. 19 I° co. del D.Lgs. n. 163/06, che l’attività dell’Amministrazione finalizzata all’acquisizione di un bene immobile non abbia attinenza alcuna con le procedure di evidenza pubblica finalizzate all’affidamento di lavori, servizi e forniture o alla scelta del socio.
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TAR Veneto, sez. I, 28 aprile 2008, n. 1113