Cassazione civile, sez. lavoro, 7 febbraio 2022, n. 3824
Indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, cosa si intende per retribuzione globale di fatto su cui calcolare l’indennità ex art 18 Statuto Lavoratori
In tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori l’indennità risarcitoria deve essere commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Ma cosa si intende per ”ultima retribuzione globale di fatto”?
Secondo quanto affermato nella sentenza di legittimità n. 15066/2015 non rientrano nella retribuzione globale di fatto, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo L. n. 300 del 1970, ex art. 18, quei compensi solo eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere eventuale, occasionale o eccezionale (cfr., tra le molte, Cass. nn. 19956/2009; 2262/2007).
L’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata, non più, come ritenuto in precedenza, alla media delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore prima dell’illegittima estromissione, ma deve essere parametrata alla retribuzione che quest’ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato. (Cass. n. 19285/2011; Cass. n. 15066/2015; Cass. n. 27750/2020).
Più recentemente la Suprema Corte è tornata sulla questione, dando esplicitazione del criterio mediante cui calcolare correttamente detta indennità.
Per retribuzione globale di fatto deveintendersi la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, dovendosi ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi a particolari modalità di prestazione in atto al momento del licenziamento, in quanto, ove si provvedesse in senso contrario, si addosserebbero al lavoratore conseguenze negative derivanti da un comportamento illegittimo tenuto dal datore di lavoro (Cass. n. 29105/2019; Cass. n. 19956/2009; Cass. n. 27750/2020).
Peraltro, la funzione dell’indennità L. n. 300 del 1970, ex art. 18, è quella di ripristinare lo status quo ante al licenziamento illegittimo ed è proprio in ragione di ciò che la sua commisurazione deve essere calcolata in base alla retribuzione che il lavoratore avrebbe concretamente percepito ove non fosse stato illegittimamente estromesso dall’azienda (Cass. n. 29105/2019; Cass. n. 1037/2002).
«La retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale» (Cass. n. 27750/2020).
Cassazione civile, sez. lavoro, 7 febbraio 2022, n. 3824