Cassazione penale, sez. V, 20 giugno 2024, n. 24379
Escluso il reato di revenge porn se il soggetto è diverso da chi ha realizzato o illecitamente sottratto il materiale sessualmente esplicito
In tema di la diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti (cd. revenge porn), condotta punita dall’art. 612-ter cod. pen., emerge dalla formulazione testuale del comma primo della norma che l’autore di una delle condotte di diffusione del materiale a contenuto sessualmente esplicito non possa che essere il soggetto che ha realizzato il materiale stesso oppure colui che lo ha sottratto: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli l realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate...”
In altri termini sebbene non risulti necessario che le immagini a contenuto sessualmente esplicito siano state realizzate in un contesto relazionale sentimentale stabile, successivamente interrotto, con correlata volontà di rivalsa da parte del soggetto agente, ciò nondimeno l’autore della condotta deve essere colui che aveva in precedenza realizzato il detto materiale o se ne era impossessato sottraendolo.
Nella fattispecie il materiale incriminato – ovvero il filmato contenente scene sessualmente esplicite – era pervenuto nella disponibilità della persona indagata per averlo legittimamente acquisito in quanto persona sottoposta ad indagini nell’ambito del procedimento in cui l’intercettazione era stata disposta.
Il ricorrente, avendo estratto copia delle registrazioni di un procedimento penale a suo carico, era venuto in possesso di una registrazione che ritraeva due soggetti intenti a consumare un rapporto sessuale. L’indagato aveva riversato detta registrazione sul proprio cellulare e su di una pen-drive, sia il cellulare che la suddetta pen-drive erano state sottoposte a sequestro probatorio in quanto ritenuti utilizzati per commettere il reato di cui all’art. 612-ter c.p.).Sono quindi risultati mancati entrambi gli elementi previsti dalla norma ovvero l’aver realizzato il filmato in via diretta o l’averlo sottratto. Conseguentemente la Corte ha annullato il provvedimento che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di materiale informatico contenente il materiale incriminato.
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Cassazione penale, sez. V, 20 giugno 2024, n. 24379