Cassazione Civile, sez. lavoro, 3 luglio 2007, n. 14996
La S.C., consideratele le “ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.)” ha stabilito la necessità di criteri quantitativi certi che assicurino parità di trattamento ai superstiti inabili ai fini del percepimento della pensione di reversibilità.
Detti ciriteri vanno desunti dalla deliberazione INPS n. 478 del 2000 che si riferisce ai figli maggiorenni inabili con reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale (pari, nell’anno 2007, all’importo di 1187,73 euro mensili).
La Corte ritiene adeguata tale determinazione quantitativa in quanto legata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perchè fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto (v. L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 24, comma 6).
Ne deriva che, come stabilito nella fattispecie sottoposta all’attenzione della S.C., sussiste il diritto del figlio superstite inabile al percepimento della pensione di reversibilità, ancorché titolare di trattamento pensionistico di invalidità, se l’importo di quest’ultimo non raggiunge l’indice di reddito sopra indicato. In tale ipotesi infatti il soggetto va considerato a carico del genitore defunto.
Cassazione Civile, sez. lavoro, 3 luglio 2007, n. 14996