Cassazione civile, sez. unite, 28 settembre 2020, n. 20443
Nel caso in cui uno dei due genitori di figli minori revochi all’altro il consenso all’espatrio questi dovrà rivolgersi al giudice tutelare norma dell’art. 3 della Legge 1185/1967
Nel caso in cui uno dei due genitori di figli minori revochi all’altro il consenso all’espatrio con conseguente ritiro del passaporto, questi dovrà rivolgersi al giudice tutelare per la necessaria autorizzazione.
Ed infatti una volta che sia venuto meno l’assenso dell’altro genitore, l’interessato non viene privato in via assoluta del suo diritto all’espatrio, essendo tenuto a richiedere l’autorizzazione necessaria mediante ricorso al giudice tutelare, al quale sono rimesse dalla legge le valutazioni in ordine alle esigenze di tutela dell’interesse dei figli minori, che operano quale limite alla libertà di espatrio dei genitori.
Nella fattispecie il Tar aveva rigettato l’impugnazione, rilevando che il Questore aveva esercitato un potere vincolato di ritiro del passaporto, a norma della Legge 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3, comma 1, lett. b) e art. 12, comma 1, in conseguenza del venir meno dell’assenso dell’altro coniuge in presenza di figli minori.
Il ritiro del passaporto e l’annotazione “non valida per l’espatrio” sulla carta d’identità del genitore obbligato al mantenimento di figli minori sono provvedimenti vincolati per l’amministrazione e non sono sindacabili dal giudice amministrativo, in conseguenza del mancato assenso o, come nella specie, della revoca dell’assenso da parte dell’altro genitore.
In caso di revoca dell’assenso dell’altro gentore l’interessato deve quindi rivolgersi al giudice tutelare e non al giudice amministrativo. Sarà il giudice tutelare, se lo riterrà opportuno, a “neutralizzare” il dissenso del coniuge, all’esito di una completa istruttoria del caso concreto.
Art. 3 L. 1185/1967
Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla potestà dei genitori o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
b) I genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali ;
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Cassazione civile, sez. unite, 28 settembre 2020, n. 20443