Consiglio di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 3
Sugli atti a contenuto revocatorio incidenti sulle pubbliche sovvenzioni vige un riparto di giurisdizione ancorato al momento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di vaglio giurisdizionale, nonché al motivo dell’iniziativa revocatoria. In particolare, spetta al GA sindacare quei provvedimenti, comunque denominati (revoca o decadenza), di ritiro del contributo, anche susseguenti all’erogazione, attinenti alla fase della concessione del contributo stesso, ove costituiscano manifestazione del potere di autotutela amministrativa; mentre rientra nella giurisdizione ordinaria ogni fattispecie, involgente la posizione di diritto soggettivo alla conservazione del finanziamento, concernente le modalità di utilizzazione del contributo ed il rispetto degli impegni assunti dall’accipiente.
Nel caso di specie, in linea con tale orientamento ormai sedimentato, la Sesta Sezione ha confermato la sentenza di primo grado che aveva, a sua volta, ritenuto sussistere la giurisdizione del GO, essendo investita da impugnativa la revoca di un contributo disposta in ragione del fallimento della Società che ne aveva beneficiato, laddove il fallimento implicava la sopravvenuta impossibilità della Società stessa di svolgere l’attività produttiva alla quale erano finalizzate le sovvenzioni percette.
Consiglio di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 3