Cassazione civile, sez. I, 24 settembre 2020, n. 20039
La copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna della PEC, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare il recapito non solo del messaggio, ma anche degli eventuali allegati alla PEC stessa.
È fatta salva la prova contraria - di cui è onerata la parte che eccepisca la nullità costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (Cass. 9897/2019; cfr. Cass. 4789/2018, 29732/2018). Ciò perchè, "nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole (...) della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente" (Cass. 25819/2017, 21560/2019).
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Cassazione civile, sez. I, 24 settembre 2020, n. 20039