Cassazione civile, sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5242
Il richiedente l’assegno di mantenimento ad essere gravato dall’onere di dimostrare che la situazione economica in cui versa non sia ascrivibile a sua colpa
L’assegno di separazione, a differenza dell’assegno divorzile, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L’assegno di mantenimento a favore del coniuge è quindi tendenzialmente finalizzato a conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
L’assegno divorzile deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6, l. 898/1970, essendo volto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cassazione, sez. unite, 18287/2018).
Posta tale differenza nel caso di assegno di separazione è il richiedente l’assegno di mantenimento ad essere gravato dall’onere di dimostrare che la situazione economica in cui versa non sia ascrivibile a sua colpa, in modo che rimanga escluso che egli, pur potendo, non si sia doverosamente adoperato per reperire o migliorare la propria occupazione lavorativa retribuita in maniera confacente alle sue attitudini/capacità.
Cassazione civile, sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5242