TAR Sicilia Palermo, sez. I, 4 luglio 2008, n. 1065
Un finanziere impugna avanti al TAR di Palermo un provvedimento di rigetto dell’istanza volta ad ottenere il pagamento della speciale indennità riconosciuta dall’art. 66 2° comma DPR 254/99 al personale specializzato delle Forze di polizia.
Sulla scorta di quanto eccepito in giudizio dall’Amministrazione, il ricorrente risulta, però, aver spiegato il rimedio giurisdizionale nelle more di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, da lui medesimo proposto, avente identico contenuto.
Il TAR perviene, pertanto, ad una declaratoria di inammissibilità, atteso il principio di alternatività fra i due mezzi di tutela nella fattispecie adottati in concomitanza, principio ritenuto sempre operativo in materia di diritti soggettivi, purché rientranti nella giurisdizione amministrativa.
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TAR Sicilia Palermo, sez. I, 4 luglio 2008, n. 1065