Corte giustizia UE, sez. II, 12 gennaio 2023, n. 396
Sì alla riduzione del prezzo del pacchetto turistico in caso di restrizioni dovute al Covid 19 atteso che la direttiva UE relativa ai pacchetti turistici prevede una responsabilità oggettiva dell’organizzatore
Due viaggiatori avevano acquistato presso un organizzatore di viaggi tedesco un pacchetto turistico per un viaggio di due settimane a Gran Canaria con inizio il 13 marzo 2020. Essi chiedono una riduzione del prezzo del 70% a causa delle restrizioni imposte su tale isola il 15 marzo 2020 al fine di contrastare la diffusione della pandemia di COVID-19 e del loro ritorno anticipato. Infatti, le spiagge sono state chiuse ed è stato applicato un coprifuoco, cosicché ai clienti non è stato consentito lasciare la loro stanza se non per i pasti. L’accesso alle piscine e alle sedie a sdraio è stato vietato e il programma di animazioni è stato annullato. Il 18 marzo 2020 i due viaggiatori sono stati informati che dovevano tenersi pronti a lasciare l’isola in qualsiasi momento e, il giorno successivo, sono dovuti rientrare in Germania.
Considerando di non essere responsabile di ciò che costituiva un «rischio generico della vita», l’organizzatore ha rifiutato di concedere la riduzione di prezzo richiesta. I due viaggiatori l’hanno quindi citato in giudizio dinanzi ai giudici tedeschi.
Il Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, investito della causa in secondo grado, ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva relativa ai pacchetti turistici. Quest’ultima prevede che il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo di non conformità dei servizi forniti, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto di conformità è imputabile al viaggiatore.
Con la sentenza in commento la Corte risponde che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico quando un difetto di conformità dei servizi turistici inclusi nel suo pacchetto sia dovuto a restrizioni imposte nel suo luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva, quale la COVID-19.
Infatti, la causa del difetto di conformità dei servizi turistici e, in particolare, la sua imputabilità all’organizzatore, è irrilevante, poiché la direttiva prevede, riguardo al diritto a una riduzione del prezzo, una responsabilità oggettiva dell’organizzatore. Quest’ultimo è liberato soltanto quando l’inadempimento o l’inesatta esecuzione dei servizi turistici sono imputabili al viaggiatore, ipotesi non corrispondente al caso di specie. Invece, poco importa che restrizioni come quelle di cui trattasi siano state imposte nel luogo di residenza del viaggiatore e in altri paesi in ragione della propagazione mondiale della COVID-19.
Per essere adeguata, la riduzione di prezzo deve essere valutata con riferimento ai servizi inclusi nel pacchetto considerato e corrispondere al valore dei servizi dei quali sia stato accertato il difetto di conformità.
La Corte precisa che gli obblighi dell’organizzatore derivanti dal contratto di pacchetto turistico comprendono non solo quelli espressamente stipulati nel contratto, ma anche quelli ad esso collegati risultanti dallo scopo di tale contratto.
Spetterà al Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, valutare, sulla base dei servizi che l’organizzatore interessato doveva fornire, conformemente al contratto, se, in particolare, la chiusura delle piscine dell’albergo interessato, l’assenza di un programma di animazione in tale albergo nonché l’impossibilità di accedere alle spiagge della Gran Canaria e di visitare tale isola a seguito dell’adozione delle misure adottate dalle autorità spagnole potevano costituire inadempimenti o inesatta esecuzione di tale contratto da parte di detto organizzatore.
Una volta effettuata tale valutazione, la riduzione di prezzo di detto pacchetto deve corrispondere al valore dei servizi turistici non conformi.
In conclusione la Corte ha affertamto che art. 14, par. 1, della direttiva UE 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (Ce) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio deve essere interpretato nel senso che: un viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico quando un difetto di conformità dei servizi turistici inclusi nel suo pacchetto sia dovuto a restrizioni imposte nel suo luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva e tali restrizioni siano state imposte anche nel luogo di residenza di quest'ultimo e in altri paesi a causa del carattere pandemico di tale malattia.
Corte giustizia UE, sez. II, 12 gennaio 2023, n. 396