Cassazione civile, sez. unite, 19 gennaio 2015, n. 735
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno affermato il principio secondo cui, in caso di illecito spossessamento di un privato da parte della P.A. ovvero quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l’irreversibile occupazione o trasformazione del bene immobile di un privato, su cui ha avuto luogo la realizzazione di un’opera pubblica, non ne comportano l’acquisto della proprietà da parte dell’Amministrazione, conservando il privato il diritto alla restituzione del bene, salvo non preferisca chiedere il risarcimento del danno. In tali casi viene a configurarsi un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento della proprietà in capo all’Amministrazione, (cd. accessione invertita) ma la responsabilità di questa per i danni.
In tali casi spetta al privato, per la perdita delle utilità ricavabili dal terreno per l’illegittima occupazione, il diritto al risarcimento del danno e ciò dal momento dell’occupazione al momento della restituzione del bene ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente. Tale diritto è soggetto alla prescrizione quinquennale che decorre, per la perdita del godimento, dalle singole annualità.
Il proprietario ha inoltre diritto al risarcimento per equivalente ovvero il diritto di ottenere il controvalore dell’immobile rimasto nella sua titolarità. In alternativa alla restituzione, infatti, al proprietario è sempre concessa l’opzione per una tutela risarcitoria, con una implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato (cfr. e plurimis, in tema di occupazione c.d. usurpativa, Cass. 28 marzo 2001, n. 4451 e Cass. 12 dicembre 2001, n. 15710); tale rinuncia ha carattere abdicativo e non traslativo: da essa, perciò, non consegue, quale effetto automatico, l’acquisto della proprietà del fondo da parte dell’Amministrazione (Cass. 3 maggio 2005, n. 9173; Cass. 18 febbraio 2000 n. 1814).
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Cassazione civile, sez. unite, 19 gennaio 2015, n. 735