Cassazione civile, sez. III, 24 luglio 2012, n. 12879
Nel caso in cui, in occasione di una rapina, si verifichi il mancato funzionamento dell’impianto di allarme, per il criterio della consequenzialità immediata e diretta di cui all’art. 1223 c.c. in tema di risarcimento del danno, al danneggiato è sufficiente provare l’esistenza del fatto dannoso e del diretto nesso causale tra la condotta dei rapinatori ed il mancato funzionamento dell’apparato di sicurezza.
Sul fronte contrapposto il soggetto che gestisce il sistema di allarme e ne cura la manutenzione – nella fattispecie un sistema di teleallarme installato un una gioeilleria, collegato con il pronto intervento della polizia e gestito da una nota società di telecomunicazioni – per escludere la propria responsabilità, ha l’onere di dare la prova del sabotaggio dell’allarme e non può limitarsi a dimostrare una difettosa manutenzione, che pure, nella fattispecie, era propria incombenza quale obbligazione contrattuale.
Cassazione civile, sez. III, 24 luglio 2012, n. 12879