Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2008, n. 858
La Cassazione conferma definitivamente il risarcimento accordato ad un membro dell’associazione sportiva che gestisce la palesra dove si è verificato l’infortunio.
Respinta la tesi degli amministratori della palestra stessa fondata sulla presunta incompatibilità delle qualità di socio e di legittimato a proporre un’azione di responsabilità nei confronti nei confronti dell’associazione (rectius dei suoi amministratori).
Specificano i giudici della S.C. come la pretesa incompatibilità troverebbe giustificazione solo in base a una specifica assunzione di responsabilità per la gestione delle attrezzature da parte degli associati che, nel caso di specie, non è mai stata dedotta e tanto meno provata.
Su tale presupposto deve pertanto scindersi il rapporto di partecipazione all’associazione che è distinto e strumentale rispetto all’accesso degli associati all’utilizzazione degli impianti e delle attrezzature.
In ogni caso la gestione di un’attività suscettibile di cagionare danni agli utilizzatori comporta degli obblighi di vigilanza a carico dei gestori corrispondenti ai principi dettati dal legislatore in materia di responsabilità extracontrattuale e che non possono essere derogati sulla base di un rapporto contrattuale.
Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2008, n. 858