Cassazione civile, sez. III, 7 giugno 2011, n. 12278
È stata ritenuta corretta la parificazione effettuata dai giudici di merito tra famiglia legale e famiglia di fatto ai fini del risarcimento del danno a seguito di un sinistro mortale e ciò a fronte della provata stabilità e continuità nel tempo del rapporto e della relazione affettiva.
Nella differenziazione delle singole posizioni degli aventi diritto è stata riconosciuta alla moglie ed alla convivente un importo maggiore rispetto ai figli, e per i figli un importo diverso per quelli conviventi e per la figlia sposata, a cui è stato liquidato un importo inferiore.
In altri termini nel risarcimento concreto del danno, tenendo conto della particolarissima situazione di un soggetto con due nuclei familiari legati a lui da una rapporto di protratta e contemporanea stabilità nel tempo, i giudici di merito hanno tenuto conto della diversa intensità del vincolo familiare (moglie convivente e figli) e della effettiva convivenza liquidando alla figlia sposata, e quindi non più convivente con il padre, un importo inferiore.
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Cassazione civile, sez. III, 7 giugno 2011, n. 12278