Cassazione Civile, sez. II, 15 novembre 2006, n. 24301
In tema di appalto fra privati, confermando un principio già sancito nella sentenza n. 11594/2004, viene ribadito che la somma liquidata a favore del committente a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all’art. 1668 c.c. per la eliminazione dei vizi e difformità dell’opera ha ad oggetto un debito di valore dell’appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d’acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione.
Cassazione Civile, sez. II, 15 novembre 2006, n. 24301