Cassazione civile, sez. VI, 19 novembre 2020, n. 26383
La violazione del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio può determinare il riconoscimento di un danno da illecito endofamiliare
La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che [tuttavia] la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale
Poiché i doveri derivanti dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessaria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, la relativa violazione, ove determini la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dar luogo a un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., peraltro indipendentemente dalla pronuncia di addebito della separazione. (Corte appello sez. III - Brescia, 28/02/2022, n. 274 )
Cassazione civile, sez. VI, 19 novembre 2020, n. 26383