Cassazione civile, sez. unite, 18 novembre 2008, n. 27337
In materia di responsabilità da fatto illecito, a norma dell’art. 2947 del Codice Civile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno avviene in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto. Il termine di prescrizione per il risarcimento del danno si riduce a due anni se lo stesso è derivato dalla circolazione dei veicoli.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
Riguardo a tale ultima ipotesi, secondo il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite:
«Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto».
Cassazione civile, sez. unite, 18 novembre 2008, n. 27337