TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 2 marzo 2009, n. 115
È il Giudice Ordinario a dover conoscere delle controversie relative al risarcimento del danno derivante dall’occupazione di un bene che possa dirsi usurpativa, in quanto non correlata in alcun modo all’esercizio di un potere amministrativo.
Viceversa, la giurisdizione è del Giudice Amministrativo qualora l’occupazione debba qualificarsi acquisitiva, cioè non avvenga sine titulo, ma sia riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.
Nella specie, il TAR pescarese ha ritenuto di assumere nel proprio ambito di giurisdizione l’azione promossa da alcui privati nei confronti di un Comune il quale, dopo aver disposto l’occupazione temporanea di un’area per tre anni, poi prorogati, non aveva fatto seguire al decreto sindacale di occupazione un tempestivo decreto di esproprio. Il Collegio ha condannato l’Amministrazione ad indennizzare i ricorrenti del pregiudizio subito a causa dell’illegittima ed irreversibile trasformazione dell’area.
Appare molto calzante il richiamo all’autorevole precedente in tema dell’Adunanza plenaria del 30.7.2007 n. 9, stante il quale l’occupazione di un immobile protrattasi senza un decreto di esproprio, anche dopo la scadenza dei termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità, è pur sempre espressione di un potere amministrativo, per cui le relative vertenze risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del GA, ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 31.3.1998 n. 80 e dell’art. 53 TU 8.6.2001 n. 327.
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TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 2 marzo 2009, n. 115