Cassazione civile, sez. III, 6 giugno 2008, n. 15029
Nella determinazione del danno non patrimoniale da liquidarsi alla vittima di un incidente stradale non è sufficiente la mera applicazione delle tabelle statistiche (quali, ad esempio, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano) ma è necessaria la personalizzazione nella quantificazione del risarcimento, avuto conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.
Così, nel caso di specie, è stato accolto il ricorso della vittima dell’incidente avverso la decisione del Giudice d’Appello che, nel ridurre il risarcimento disposto in primo grado, ha omesso di considerare elementi come la gravità delle lesioni e i postumi, oltre che l’età e la condizione sociale e familiare del danneggiato, per cui sarebbe derivato un radicale mutamento delle condizioni di vita in conseguenza delle gravissime lesioni subite.
Parimenti, per quanto attiene alla determinazione del danno morale, esso non può essere apoditticamente fissato nella metà del danno biologico in quanto suscettibile di autonoma valutazione, non costituendo un valore minore rispetto al danno alla salute.
In definitiva – rammenta la Corte – la materia del risarcimento del danno deve considerarsi governata dal principio costituzionale di effettività della tutela risarcitoria alla cui stregua il risarcimento del danno biologico e di quello morale non può essere irrisoria o simbolica.
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Cassazione civile, sez. III, 6 giugno 2008, n. 15029