Cassazione Civile, sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007
Con una lettura della norma ben poco favorevole al consumatore, la S.C. ha affermato che, ai fini della risarcibilità del danno, la prova del nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e quindi la responsabilità del produttore.
«Il difetto del prodotto non si identifica, dunque, con la mancanza di una assoluta certezza o di una oggettiva condizione di innocuità dello stesso, ma con la mancanza dei requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza in relazione alle circostanze specificamente indicate dall’art. 5 o ad altri elementi in concreto valutabili e concretamente valutati dal giudice di merito».
Stando alla pronuncia in esame verrebbe meno il carattere oggettivo della responsabilità del produttore che pure si evincerebbe dalla formulazione del testo normativo (art. 1 DPR 224/1988, ed ora art. 114 D.Lgs 206/2005, “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”; art. 8, 1 comma DPR 224/1988, ed ora art. 120, 1 comma D.Lgs 206/2005, “Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno”) e che, senza incertezze, è stato pacificamente riconosciuto in giurisprudenza.
Diversamente argomenta la S.C. nella pronuncia in esame per cui «…spetta al danneggiato provare secondo il principio generale sull’onere della prova stabilito dall’art. 2697 c.c. e la regola, quindi, che pone a carico di colui che intende fare valere un diritto l’onere di provare gli elementi costitutivi di tale diritto».
Cassazione Civile, sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007