Cassazione civile, sez. lavoro, 27 giugno 2022, n. 20539
Vaccinazione obbligatoria: nessun indennizzo possibile in caso di vaccino inefficace ma solo in caso di danno diretto.
In tema di responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite - estensibile, per identità di ratio, anche alla somministrazione del vaccino trivalente morbillo, parotite e rosolia - il diritto all’indennizzo previsto dalla Legge n. 210 del 1992, è riconosciuto solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio come conseguenza di un effetto collaterale del vaccino stesso.
Il fatto generatore del diritto all’indennizzo è, dunque, l’inoculamento del vaccino che si sia, poi, rivelato dannoso per il soggetto.
L’interpretazione letterale della norma, ma anche considerazioni di ordine sistematico che tengano conto dello scopo della disciplina in esame, portano ad escludere che il diritto all’indennizzo spetti a coloro che contraggano la malattia dopo essersi sottoposti a vaccinazione in conseguenza dell’inefficacia della stessa sul proprio organismo.
Pertanto, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno quale conseguenza dell’inefficacia del vaccino somministrato.
Cassazione civile, sez. lavoro, 27 giugno 2022, n. 20539