Cassazione civile, sez. III, 15 maggio 2007, n. 11189
«l’obbligazione di restituire la cosa locata […] consegue alla natura propria della locazione che è contratto a termine; essa nasce alla scadenza della locazione ed ha natura contrattuale, derivando dal contratto locativo.
Corrispondentemente ha natura contrattuale la responsabilità per la ritardata riconsegna della cosa o per la trasformazione o il deterioramento di essa non dovuto all’uso.
Tale responsabilità si estende ai danni che sono casualmente collegati alla condotta del conduttore con esclusione di quelli riconducibili unicamente alla condotta del locatore. In altri termini la condotta del locatore vale ad escludere la responsabilità del conduttore se costituisce causa unica dell’evento dannoso.
È, pertanto, responsabile del danno consistente nella perdita di vantaggiose occasioni di vendita della cosa locata o nella risoluzione del contratto di vendita di essa il conduttore che, ritardando la riconsegna della cosa o riconsegnandola trasformata o deteriorata, ponga in essere le condizioni della perdita delle occasioni o della risoluzione della vendita».
Cassazione civile, sez. III, 15 maggio 2007, n. 11189