TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 6 luglio 2009, n. 486
L’ordine di demolire l’opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con riferimento all’accertata abusività del manufatto, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dello stesso, fatta salva la sola ipotesi del lungo tempo trascorso dalla commissione dell’illecito.
Né è prospettabile una sanzione pecuniaria al posto di quella demolitoria o la necessità per la PA di vagliare se la disposta rimozione pregiudichi la parte dell’edificio conforme al titolo edilizio, in quanto a fronte di una variazione essenziale rispetto al per-messo di costruire, ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001, l’ordine di demolizione è l’unica sanzione possibile.
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TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 6 luglio 2009, n. 486