Cassazione civile, sez. tributaria, 30 gennaio 2008, n. 2079
La notificazione di una sanzione amministrativa non costituisce un elemento intrinseco né una condizione di validità del provvedimento sanzionatorio, ma un mero adempimento di carattere estrinseco finalizzato a rendere noto il provvedimento medesimo, al suo destinatario, agli effetti della relativa efficacia ed a quelli dell’impugnabilità. In particolare la notifica dell’ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’art. 14 della Legge 689 del 1981 può ben essere effettuata da un funzionario dell’Amministrazione che abbia accertato la violazione contestata, senza che occorrano le modalità di notifica previste dal Codice di Rito. Segnatamente, la notificazione fatta a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato recante l’indicazione dell’effettivo destinatario ed il domicilio, pur in assenza della compilazione della relata di notifica, non inficia la validità dell’atto che sia stato regolarmente ricevuto di guisa da consentire all’interessato una tempestiva e rituale opposizione.
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Cassazione civile, sez. tributaria, 30 gennaio 2008, n. 2079