Cassazione civile, sez. II, 30 aprile 2014, n. 9507
In tema di infrazioni stradali, al trasgressore che abbia pagato la sanzione nella misura ridotta indicata dall’amministrazione non è addebitabile il maggior importo di cui all’art. 203, comma 3, del codice della strada, anche se egli non ha versato le spese postali del procedimento sanzionatorio. Queste restano distinte dalla sanzione e vanno recuperate separatamente, non può quindi essere emessa una (unica) cartella, dovendo peraltro il Comune agire in autotutela per operare lo sgravio della medesima (cartella).
Cassazione civile, sez. II, 30 aprile 2014, n. 9507