Consiglio di Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4041
«Gli schiamazzi notturni degli avventori di un esercizio pubblico possono essere un elemento in base al quale il Sindaco adotta un’ordinanza di necessità, allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone.
In siffatta situazione, qualora, cioè, si raggiunga tale stato di emergenza, deve riconoscersi al Sindaco il potere di intervenire con i mezzi eccezionali che l’ordinamento pone a sua disposizione con l’art. 38, comma 2 bis introdotto dall’art. 11 della legge 3.8.1999, n. 265 (oggi trasfuso dell’art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267), che lo facoltizza “a modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici” per fronteggiare l’inquinamento acustico.
Nella specie, l’esistenza di una situazione di emergenza è stata accertata dai vigili urbani e, quindi, il provvedimento sindacale si rivela fondato sui presupposti stabiliti dalla norma citata (Cfr: Cons. St., V Sez. 5.9.2002, n. 4457, sull’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che ripete la formulazione dell’art. 38, comma 2 bis, citato della legge n. 142 del 1990, applicabile ratione temporis)».
È stato pertanto respinto il ricorso avverso l’ordinanza sindacale per mezzo della quale, al fine di garantire il riposo dei cittadini e limitare l’intollerabile rumoreggiare degli avventori del locale, era stata inibita gestore del locale la fruizione dell’orario di chiusura estiva prevista fino alle 2,00, come da deliberazione della Giunta Municipale, ed era stata fissata la chiusura per le ore 24,00.
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Consiglio di Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4041