Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2010, n. 4757
Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l’omologazione di quella consensuale), che rappresenta il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni, non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell'azione. Conseguentemente, la domanda di scioglimento della comunione è proponibile nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia.
Muta indirizzo la Suprema Corte (sinora orientata in senso negativo) relativamente alla possibilità di avanzare domanda di scioglimento della comunione legale nelle more di un giudizio di separazione, purché il passaggio in giudicato della relativa sentenza intervenga anteriormente alla decisione in primo grado sulla domanda di scioglimento della comunione.
In altri termini l’orientamento giurisprudenziale ad oggi seguito, che subordinava al passaggio in giudicato della sentenza di separazione la proponibilità della domanda giudiziale di divisione dei beni comuni, evidentemente qualificava tale giudicato come presupposto processuale.
Diversamente, osserva la prima sezione, il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale rappresenta non già un presupposto processuale bensì una “condizione dell’azione” per cui è sufficiente che tale condizione sussista al momento della sentenza nel giudizio di scioglimento della comunione e non già al tempo della relativa domanda.
L’art. 191 c.c. prevede tra le cause di scioglimento della comunione la separazione personale (giudiziale o consensuale). «Giurisprudenza costante afferma che lo scioglimento si perfeziona con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l’omologa di quella consensuale) (per tutte, Cass. n. 8643 del 1992; n. 2944 del 2001). Nel passaggio in giudicato (o nell’omologa) si individua dunque il momento in cui sorge l’interesse ad agire, concreto ed attuale, volto scioglimento della comunione e alla divisione, ma esso può anche riguardarsi come il fatto costitutivo del diritto ad ottenere tale scioglimento e la conseguente divisione.
Per quanto si è osservato, tali elementi non possono che qualificarsi come condizioni dell’azione, e non già come presupposti processuali».
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2010, n. 4757